Articolo 1
E' costituita in PIETRADEFUSI, l'associazione di volontariato denominata
"GRUPPO FRATRES PIETRADEFUSI " donatori di sangue, sangue
midollare e di organi con sede in Pietradefusi piazza Marconi provinciali
Avellino, diocesi di Benevento, gia fondato ed affiliato alla Consociazione
nazionale dei gruppi donatori di sangue Fratres delle Misericordie d’Italia
il 22/03/2002.
Articolo 2
Natura e durata
Il Gruppo Fratres di PIETRADEFUSI è associazione
di volontariato avente per scopo l'affermazione della carità
e della fraternità cristiana attraverso la testimonianza della
donazione di sangue, nelle sue varie forme previste dalla legge, del
sangue midollare e degli organi in favore dei bisognosi e della collettività
secondo l'insegnamento del Vangelo.
L'associazione ha durata illimitata, non ha fini di lucro, è
apartitica, ha strutture ed organizzazione democratiche ed elettive
e si fonda sull'universalità delle adesioni e dei beneficiari
del dono nonché sul concreto perseguimento dei fini solidaristici.
Articolo 3
Costituzione del Gruppo
Il Gruppo Fratres di PIETRADEFUSI è costituito
agli effetti giuridici come associazione di volontariato secondo le
disposizioni della Costituzione della Repubblica italiana e del vigente
Codice civile.
Per l'ordinamento di Diritto Canonico, il Gruppo è associazione
di fedeli laici della Chiesa Cattolica.
Il Gruppo è altresì costituito ai sensi delle leggi nazionali,
delle loro successive modifiche ed integrazioni, nonché delle
leggi regionali in materia di volontariato e di donazione del sangue,
del sangue midollare e degli organi.
Articolo 4
Scopi e finalità
Scopo del Gruppo è l'esercizio volontario, anonimo,
gratuito, periodico e responsabile per amore di Dio e del prossimo,
della donazione del sangue, della promozione e sensibilizzazione alla
donazione stessa, sia in sede locale che nazionale ed internazionale,
nonché della promozione della donazione del sangue midollare
e degli organi oltre alla collaborazione con le pubbliche istituzioni
nonché con le iniziative promosse dalla Consociazione nazionale
dei gruppi donatori
di sangue Fratres delle Misericordie d'Italia (d'ora in avanti indicata
come Consociazione nazionale).
Per la specifica natura di volontariato donazionale richiesto agli iscritti,
L'azione volontaria del donatore non potrà mai in nessun caso
ritenersi occasionale.
Il Gruppo potrà altresì intervenire in opere di promozione
dei diritti primari alla vita, alla salute e alla dignità umana.
Articolo 5
Operatività
In tutte le sue iniziative il Gruppo opera in armonia
con i principi e le linee programmatiche della Consociazione nazionale.
Articolo 6
Formazione ed aggiornamento
Il Gruppo promuove corsi di formazione e di aggiornamento destinati
agli iscritti e alla cittadinanza in materie sanitarie e tecniche nonché
di carattere motivazionale e spirituale, anche in collaborazione con
le strutture centrali e territoriali della Consociazione nazionale.
Articolo 7
Sezioni e settori di attività del Gruppo
Per l'espletamento delle proprie attività sul
territorio il Gruppo potrà costituire apposite sezioni, informandone
la Consociazione nazionale, secondo la normativa nazionale e regionale
vigente.
Le sezioni potranno avere un apposito comitato di coordinamento disciplinato
da specifiche norme di attuazione e funzionamento all'uopo emanate dal
Consiglio del Gruppo.
Per tutte le attività associative, giovanili, ricreative, culturali,
assistenziali, sportive e comunque in funzione della sensibilizzazione
alla donazione, il Gruppo può costituire settori operativi coordinandoli
con apposito regolamento e delegando quale responsabile un componente
del Consiglio direttivo.
Articolo 8
Rapporti con l'Autorità Ecclesiastica
In relazione al carattere cristiano inerente la vita associativa, il
Gruppo mantiene i rapporti con il Vescovo Diocesano e con le altre Autorità
Ecclesiastiche anche attraverso il proprio Assistente spirituale.
Articolo 9
Stemma e labaro
Lo stemma del Gruppo ha carattere nazionale ed è comune a tutti
i gruppi Fratres operanti sul territorio italiano nel modello, approvato
dalla Consociazione nazionale e dalla stessa tutelato a norma di legge
unitamente alla denominazione "FRATRES".
E' rappresentato da un cuore ed una goccia di sangue, entrambi di colore
rosso, pantone warm red, su fondo bianco al quale il Gruppo potrà
aggiungere soltanto la propria denominazione.
II labaro del Gruppo è conforme a quello approvato dalla Consociazione
nazionale.
Articolo 10
Uso della denominazione Fratres e affiliazione alla Consociazione nazionale
II Gruppo per costituirsi ed assumere la denominazione di "FRATRES",
dovrà chiedere il preventivo assenso alla Consociazione nazionale.
Una volta ottenuto, procede alla propria istituzione accettando lo Statuto
tipo e gli indirizzi della stessa. Successivamente chiede l'affiliazione
alla Consociazione. Una volta ottenuta, ne costituisce la rappresentanza
locale.
In particolare il Gruppo si impegna a versare la quota associativa nei
termini e con le m1odalità stabilite dai competenti organi della
Consociazione nazionale.
Ferma l'autonomia giuridica, patrimoniale e amministrativa del Gruppo,
la sua partecipazione alla Consociazione nazionale implica per tutti
gli iscritti al Gruppo la spirituale appartenenza alla grande famiglia
dei donatori di sangue Fratres rappresentata dalla Consociazione.
Articolo 11
Collaborazione con altri organismi
Per effetto dell'affiliazione alla Consociazione nazionale, il Gruppo
potrà collaborare con altre associazioni o federazioni di associazioni,
solo se siano conformi al carattere ispiratore del movimento Fratres.
In seno al Gruppo, non potranno sorgere altre associazioni se non contemplate
come proprio settore di attività e di cui sarà data comunicazione
alla Consociazione nazionale.
Articolo 12
Risorse economico finanziarie
II Gruppo trae i mezzi economici e finanziari, per il raggiungimento
degli scopi istituzionali, dalle rendite patrimoniali, dalle offerte,
dai contributi e lasciti che potranno ad esso pervenire da soggetti
pubblici o privati nonché dalle convenzioni con enti pubblici
nei limiti e con le modalità previsti dalle vigenti leggi.
Il Gruppo provvede altresì al proprio sostentamento anche con
iniziative promozionali e/o di auto finanziamento.
Articolo 13
Gratuità delle prestazioni
L'attività di donazione del Gruppo nelle sue varie forme e quella
degli iscritti sono gratuite.
Il donatore Fratres riceve la propria gratificazione solo nella coscienza
del dovere compiuto.
Al solo fine di promuovere una sana emulazione nella donazione potranno
essere concesse agli iscritti distinzioni aventi puro carattere morale
per le quali sarà emanato apposito regolamento.
CAPO II
REQUISITI DI APPARTENENZA AL GRUPPO E CLASSIFICAZIONE DEGLI ISCRITTI
Articolo 14
Modalità di iscrizione
Tutti gli iscritti partecipano alla vita del Gruppo secondo le proprie
possibilità contribuendo alla comunanza
delle idealità morali ed alle iniziative che sono alla base istituzionale
del Gruppo.
L'iscrizione avviene su domanda da presentare al Consiglio direttivo,
il quale accetta o respinge
la domanda con provvedimento definitivo.
La qualità di volontario del Gruppo è incompatibile con
qualsiasi forma di rapporto con lo stesso, sia subordinato
che autonomo, e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale.
Articolo 15
Classificazione degli iscritti
Gli iscritti si suddividono in:
a) soci donatori attivi;
b) soci collaboratori;
c) soci benemeriti.
I soci donatori attivi sono coloro i quali, in età stabilita
dalle norme vigenti e previo accertamento della idoneità fisica,
si impegnano ad effettuare periodicamente la donazione nelle sue varie
forme in sintonia con i fini e con l'organizzazione del Gruppo. Costituiscono
il corpo funzionale del Gruppo ed acquisiscono tutti i diritti associativi,
partecipano alle assemblee ed
acquistano il diritto di elezione attivo e passivo dopo la seconda donazione.
I soci collaboratori sono coloro i quali, attesa la impossibilità
alla donazione, svolgono in modo volontario e continuativo
mansioni sanitarie, tecniche e/o amministrative e/o organizzative in
seno al Gruppo.
Essi godono dei diritti associativi, compreso l'elettorato attivo e
passivo, dopo due anni di attività nel Gruppo.
I soci benemeriti sono coloro i quali per limiti di età o per
motivi di salute non possono più donare il sangue.
Partecipano alle assemblee ed hanno il diritto di elezione attivo e
passivo. Può aderire al Gruppo, acquisendo il titolo
di sostenitore e/o onorario, chiunque condivida le finalità dell'associazione
sostenendola moralmente
o/e materialmente; è iscritto in appositi registri.
Articolo 16
Requisiti per l'iscrizione
Le iscrizioni sono aperte a tutti, dovendosi presumere che la domanda
di iscrizione al gruppo supponga da parte
dell'istante la sostanziale condivisione dei principi ispiratori della
Fratres.
I donatori hanno il dovere e il diritto di tutelare il loro stato di
salute, dare il proprio consenso informato alla donazione e
comunicare ai responsabili del Gruppo ogni motivazione di rischio o
impedimento alla donazione stessa.
Gli iscritti si impegnano a sostenere moralmente, materialmente e con
la loro
opera i fini istituzionali del Gruppo e sono tenuti al rispetto dello
Statuto, dei regolamenti e di ogni altro
atto legittimamente adottato dagli organi sociali.
Articolo 17
Modalità di donazione
II donatore si sottopone alla donazione periodica secondo i parametri
temporali stabiliti dalla normativa vigente.
Il donatore si impegna a non donare al di fuori del proprio Gruppo salvo
casi di particolare urgenza concordati con il
Gruppo stesso e per i quali il donatore trasmetterà al Gruppo
la certificazione di avvenuta donazione,
rilasciata dalla struttura sanitaria presso la quale è avvenuta
la donazione.
Il donatore è, inoltre, tenuto ad informare il Capogruppo della
propria temporanea impossibilità a donare; è fatto obbligo
di riservatezza per chi venga a conoscerne le motivazioni, nel rispetto
della legge 675/96 sulla privacy.
L'indisponibilità meramente temporanea alla donazione per ragioni
di salute o di forzata assenza non comporta
variazione alla classificazione del ruolo di donatore attivo.
CAP III
DISCIPLINA E DOVERI DEGLI ISCRITTI
Articolo 18
Doveri degli iscritti
Gli iscritti al Gruppo devono:
a) osservare lo statuto, i regolamenti e le disposizioni legittimamente
emanate dagli organi del Gruppo;
b) collaborare alle iniziative del Gruppo e partecipare alle assemblee
e alle riunioni;
c) tenere nei confronti degli iscritti preposti alle cariche sociali
un comportamento corretto e di massima collaborazione;
d) partecipare alle iniziative di carattere generale promosse dalla
Consociazione nazionale e dagli organi territoriali.
Articolo 19
Provvedimenti disciplinari
Gli iscritti sono passibili dei sottocitati provvedimenti disciplinari,
previa contestazione scritta dell'addebito,
con invito a presentare entro 15 giorni al Consiglio direttivo le proprie
giustificazioni:
a) ammonizione;
b) sospensione a tempo determinato;
c) decadenza; d) esclusione.
La competenza per l'irrogazione dei provvedimenti di cui ai punti a)
e b) è del Consiglio direttivo mentre per i punti c) e d) è
demandata all'Assemblea.
Contro i provvedimenti di cui ai punti a) e b) l'interessato può
presentare ricorso, in forma scritta, entro 15 giorni dalla comunicazione,
al Consiglio direttivo il quale decide con parere definitivo; per i
punti c) e d) valgono le disposizioni di cui al successivo articolo
20, comma cinque e seguenti.
Articolo 20
Dimissioni, decadenza ed esclusione dei soci
La qualità di iscritto al Gruppo si perde per dimissioni, per
decadenza o per esclusione.
Si perde per dimissioni qualora l'iscritto presenti al Consiglio direttivo,
in forma scritta,
la propria rinunzia a mantenere la sua iscrizione.
Si perde per decadenza ove venga a mancare uno dei requisiti essenziali
di appartenenza al Gruppo di cui agli
articoli 16 e 17. Inoltre perde la sua qualità di associato qualora,
nonostante il richiamo,
persista nella violazione dei doveri fondamentali previsti all'articolo
18.
Si perde per esclusione nei casi che rendano incompatibile, per qualunque
grave ragione, l'appartenenza al Gruppo.
La perdita della qualità di socio implica contemporaneamente
la perdita di ogni diritto verso il Gruppo.
I provvedimenti di decadenza e di esclusione sono proposti motivatamente
dal Consiglio direttivo all'Assemblea.
Della proposta di decadenza o di esclusione deve essere data comunicazione
scritta all'interessato, per raccomandata, da parte del Consiglio direttivo,
con invito a presentare entro 15 giorni dal ricevimento le proprie deduzioni
che, unitamente a quelle del Consiglio stesso, saranno rese note all'Assemblea.
L'Assemblea delibera a scrutinio segreto.
II provvedimento irrogato dall'Assemblea potrà essere revocato
qualora siano venute a mancare le cause che lo hanno determinato, previa
nuova domanda da presentare, da parte dell'interessato, al Consiglio
direttivo, con le modalità di cui all'articolo 14,
secondo comma, e sulla quale l'Assemblea delibererà l'accettazione
o meno.
Contro il provvedimento di esclusione adottato dall'Assemblea l'interessato
potrà, entro 15 giorni, ricorrere al Collegio dei probiviri della
Consociazione nazionale, il quale deciderà entro 60 giorni dal
ricevimento del ricorso.
CAPO IV
ORGANI DEL GRUPPO
Articolo 21
Organi del Gruppo
Sono organi del Gruppo:
a) l'Assemblea;
b) il Consiglio direttivo;
c) il Presidente;
d) il Collegio dei revisori dei conti.
Articolo 22
Composizione dell'Assemblea
L'Assemblea è composta dai soci donatori attivi, dai soci collaboratori
e dai soci benemeriti. . . _
È presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente
o, in mancanza anche di questo, dal componente
di Consiglio direttivo più anziano di iscrizione al Gruppo.
Vi partecipano l'Assistente spirituale e il Consulente sanitario, entrambi
senza diritto di voto.
Articolo 23
Convocazione dell'Assemblea
L'Assemblea si riunisce ogni anno entro il mese di febbraio per l'approvazione
del bilancio consuntivo e preventivo
ed ogni quattro anni per l'elezione delle cariche sociali.
L'Assemblea è convocata dal Presidente con lettera da inviare
al domicilio degli iscritti almeno 20 giorni prima della data
fissata per la riunione. La convocazione si può inoltre pubblicizzare
con affissione dell'avviso presso la sede sociale,
con affissione pubblica murale e/o mezzo stampa.
L'avviso deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza in
prima ed in seconda convocazione
nonché gli argomenti da trattare.
La seconda convocazione potrà essere fatta anche per lo stesso
giorno della prima, purché almeno un'ora dopo.
I verbali dell'Assemblea devono essere sottoscritti dal Presidente e
dal Segretario e sono inseriti nell'apposito registro.
Articolo 24
Ulteriori convocazioni dell'Assemblea
L'Assemblea si riunisce, altresì, in qualunque periodo e specificamente:
a) quando ne faccia richiesta scritta e motivata almeno un decimo degli
iscritti aventi titolo a partecipare all'Assemblea;
b) quando il Collegio dei probiviri della Consociazione o il Collegio
dei revisori dei conti del Gruppo per gravi e motivate ragioni,
da comunicare per scritto, ne richiedano all'unanimità la convocazione
al Consiglio direttivo;
c) quando ne sia stata fatta richiesta scritta e motivata dalla Consociazione
nazionale o dagli organi territoriali per problemi
inerenti il Gruppo o per iniziative di carattere generale;
d) quando il Consiglio direttivo ne ravvisi la necessità.
Nei casi di cui alle lettere a) b) c) il Presidente deve convocare l'Assemblea
entro un
mese con le modalità di cui al secondo, terzo e quarto comma
dell'articolo 23.
Articolo 25
Validità delle riunioni dell'Assemblea
L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione
con la presenza di almeno la metà degli aventi titolo
mentre in seconda convocazione è validamente costituita qualunque
sia il numero dei presenti, semprechè tale numero
sia almeno il doppio dei componenti il Consiglio direttivo.
In caso di impedimento a partecipare all'Assemblea, ogni iscritto, avente
titolo, potrà farsi rappresentare,
conferendo delega scritta ad altro iscritto allo stesso Gruppo, anch'esso
avente titolo, il quale, oltre al proprio voto,
non potrà essere portatore di più di una delega.
Articolo 26
Validità delle deliberazioni dell'Assemblea
L'Assemblea delibera validamente a maggioranza semplice. Gli astenuti
non si computano fra i votanti.
I componenti il Consiglio direttivo ed il Collegio dei revisori dei
conti nelle delibere concernenti rispettivamente
il resoconto morale e finanziario non hanno voto.
Per le proposte di riforma dello Statuto da parte dell'Assemblea sono
previste e particolari norme
di cui al sesto comma dell'articolo 44.
Articolo 27
Attribuzioni dell'Assemblea
L'Assemblea ha il compito di:
a) deliberare l'approvazione del bilancio consuntivo, corredato della
relazione del Presidente sull'attività del Gruppo svolta
nell'anno precedente e della relazione del Collegio dei revisori dei
conti sull'andamento economico-finanziario;
b) deliberare altresì il bilancio preventivo dell'anno successivo;
c) esaminare le questioni di carattere generale e di indirizzo programmatico
presentate dal Presidente,
di concerto con il Consiglio direttivo, adottando ove necessario, le
relative deliberazioni;
d) eleggere, a scrutinio segreto, i componenti il Consiglio direttivo
ed il Collegio dei revisori dei conti, secondo le modalità di
cui agli articoli 29, 36, 37, 40, 41 e 42;
e) deliberare, una volta ottenuto il parere favorevole della Consociazione
nazionale,
sulle modifiche del presente Statuto proposte dal Consiglio direttivo;
f) deliberare, su proposta del Consiglio direttivo, l'approvazione del
Regolamento generale, di cui all'articolo 45,
da trasmettere alla Consociazione nazionale,
g) nominare nella riunione che precede ogni quadriennio di mandato la
Commissione elettorale, anche con funzioni di seggio,
e stabilire il numero dei componenti il Consiglio direttivo;
h) assumere i provvedimenti di decadenza e di esclusione degli iscritti
ai sensi dell'articolo 20.
Articolo 28
Composizione del Consiglio direttivo
II Consiglio direttivo è composto da un numero di soci donatori
attivi e/o soci collaboratori e/o soci benemeriti,
purché dispari e non inferiore a cinque.
Partecipano alle riunioni del Consiglio direttivo l'Assistente spirituale
e il Consulente sanitario,
entrambi senza diritto di voto.
Per essere eletti nel Consiglio direttivo occorre appartenere alla categoria
dei soci donatori attivi,
dei soci collaboratori o dei soci benemeriti.
Non sono eleggibili nel Consiglio direttivo, per nessuna ragione, gli
eletti alla carica di revisore dei conti.
Articolo 29
Attribuzioni del Consiglio direttivo
II Consiglio direttivo è l'organo di governo del Gruppo e delibera
su tutte le materie non riservate specificatamente all'Assemblea.E'
eletto dall'Assemblea secondo le modalità di cui agli articoli
26, 40, 41 e 42. In particolare:
a) provvede all'amministrazione del Gruppo compreso l'acquisto e la
vendita o la permuta di beni immobili e mobili, di automezzi e per la
creazione di passività ipotecarie, nonché alle autorizzazioni
relative;
b) provvede al suo interno alla elezione del Presidente, del Vice Presidente,
del Segretario e dell'Amministratore, del Capogruppo nonché ad
ogni altra nomina che si rendesse necessaria;
c)nomina l'Assistente spirituale;
d)nomina il Consulente sanitario, il quale deve essere in possesso di
adeguato titolo professionale;
e)redige il regolamento generale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea,
ed emana ogni qualsiasi regolamento
necessario al buon funzionamento del Gruppo;
f)designa i rappresentanti del Gruppo in organismi e/o commissioni esterne
permanenti;
g)fissa la data, il luogo e l'ordine del giorno dell'Assemblea;
hdelibera il passaggio di categoria degli iscritti;
i)assume i provvedimenti disciplinari di sua competenza;
l)valuta annualmente il bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre
all'approvazione dell'Assemblea;
m)decide sugli interventi di assistenza per iscritti che versino in
particolari condizioni di bisogno o di disagio;
n) prende in via d'urgenza, eccetto i casi previsti dal C.C., i provvedimenti
che reputa necessari nell'interesse del Gruppo;
o) delibera sull'ammissione di nuovi iscritti;
p) cura l'osservanza dello spirito religioso dell'Associazione nonché
la preparazione spirituale e morale degli iscritti la cui direzione
e coordinamento sono affidati all'Assistente spirituale;
q) propone all'Assemblea, una volta ottenuto il parere favorevole della
Consociazione nazionale, le modifiche statutarie
sia di propria iniziativa che su richiesta di almeno un decimo degli
aventi titolo a partecipare all'Assemblea;
r)istituisce commissioni o gruppi di studio, anche con esperti al di
fuori degli iscritti al Gruppo, per l'analisi di determinati problemi
o con compiti di consulenza per le varie attività nominando un
coordinatore fra i componenti il Consiglio direttivo
s)autorizza il Presidente a stare in giudizio sia dinanzi agli organi
giurisdizionali ed amministrativi che dinanzi ai collegi
arbitrali per tutte le eventuali controversie di interesse del Gruppo;
t)compie ogni altra funzione ed esercita qualunque altro potere che
il presente Statuto non attribuisce specificatamente ad altri organi
del Gruppo.
Articolo 30
Riunioni e deliberazioni del Consiglio direttivo
Il Consiglio direttivo si riunisce di norma una volta al mese nonché
ogni qual volta il Presidente lo ritenga necessario, oppure qualora
sia presentata richiesta al Presidente da parte di almeno un terzo dei
componenti il Consiglio direttivo.
Il Consiglio può essere convocato anche su richiesta, scritta
e motivata, dalla Consociazione nazionale,
dal Presidente del Collegio dei probiviri della Consociazione e degli
organi territoriali.
L'invito all'adunanza è comunicato dal Presidente e dovrà
contenere il luogo, il giorno, l'ora e gli argomenti posti
all'ordine del giorno e dovrà essere inviato al domicilio degli
aventi titolo almeno 5 giorni prima della data fissata.
Per il suo carattere di organo di governo il Consiglio direttivo può
essere convocato anche telefonicamente in qualsiasi momento
ove se ne ravvisi la necessità e l'urgenza. Il Consiglio direttivo
è validamente costituito con la presenza della maggioranza
dei suoi componenti; le deliberazioni vengono assunte con la maggioranza
dei presenti.
Le deliberazioni concernenti persone sono adottate a scrutinio segreto.
Articolo 31
Presidente
Il Presidente è eletto dal Consiglio direttivo nella prima riunione
convocata, dopo le elezioni,
dal Presidente della Commissione elettorale.
L'incarico di Presidente del Gruppo è incompatibile con la carica
di Governatore o di Presidente di qualsiasi Misericordia.
E' a capo del Gruppo, ne dirige e ne sorveglia le varie attività
e ne ha la rappresentanza legale ed i poteri di firma.
Rappresenta il Gruppo all'interno della Consociazione nazionale e,
nelle relative assemblee, ha diritto di elettorato attivo e passivo.
In particolare il Presidente:
a) vigila per la tutela delle ragioni degli interessi e delle prerogative
del Gruppo e veglia
sull'osservanza dello Statuto e dei regolamenti;
b) indice le riunioni di Consiglio direttivo e convoca l'Assemblea assumendone
in entrambi i casi la presidenza;
c) attua le deliberazioni del Consiglio direttivo;
d) firma la corrispondenza e, in unione col Segretario, le carte ed
i registri sociali;
e) cura, congiuntamente con il Segretario e l'Amministratore, la tenuta
dell'inventario dei beni mobili ed immobili;
f) cura il rispetto delle norme di cui alla legge 675/96 sulla privacy,
e successive integrazioni e modifiche,
in materia di trattamento e riservatezza sui dati;
g) tiene i rapporti con la Consociazione nazionale agli effetti di ogni
evento che consigli l'interessamento della Consociazione stessa;
h) prende ogni provvedimento d'urgenza ed anche se non contemplato nel
presente articolo, compresi atti cautelativi e conservativi ed anche
tutti gli altri atti di carattere giudiziario, salvo sottoposizione
alla ratifica del
Consiglio direttivo nella prima riunione successiva al provvedimento;
i) congiuntamente all'Amministratore, ha la firma sui conti correnti
e sulle operazioni bancarie e finanziarie.
Articolo 32
Vice Presidente
Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio direttivo nella prima
riunione convocata dopo le elezioni.
Coadiuva, indipendentemente dalle sue specifiche funzioni, il Presidente
e lo sostituisce, anche legalmente,
in caso di sua assenza o impedimento.
Inoltre opera in quei settori e svolge i particolari compiti che il
Consiglio direttivo riterrà opportuno affidargli.
Articolo 33
Segretario
Il Segretario è eletto dal Consiglio direttivo nella prima riunione
convocata dopo le elezioni.
Redige i verbali del Consiglio direttivo, dell'Assemblea e di tutte
le commissioni o
gruppi di lavoro di cui alla lettera r) dell'articolo 29.
E' consegnatario dei documenti e dell'archivio del Gruppo; cura la corrispondenza
insieme al Presidente con il quale
collabora alla tenuta degli inventali di cui alla lettera e) dell'articolo
31 e tiene aggiornato il libro dei soci.
Collabora, inoltre, con l'Amministratore, per la tenuta della contabilità
e per la preparazione del bilancio
e tiene il registro di cassa per le piccole spese.
Articolo 34
Amministratore
L'Amministratore è eletto dal Consiglio direttivo nella prima
riunione convocata dopo
le elezioni. Cura, in collaborazione con il Presidente e con il Segretario,
la parte amministrativa di tutte le attività del Gruppo firmando
i relativi documenti. Provvede,
con la collaborazione del Segretario, alla regolare tenuta dei documenti
e dei libri contabili ed a redigere il bilancio da
sottoporre al Consiglio direttivo. Congiuntamente al Presidente, ha
la firma sui conti correnti,
sulle operazioni bancarie e finanziarie e sul bilancio consuntivo e
preventivo.
Articolo 35
Capogruppo
Il Capogruppo è eletto dal Consiglio direttivo nella prima riunione
convocata dopo le elezioni.
Coordina le donazioni ed i controlli sanitari provvedendo ad invitare
tutti i donatori attivi alla donazione periodica ed
ai controlli redigendo periodicamente la statistica delle donazioni.
Cura il rapporto con i donatori in collaborazione con lo staff organizzativo
e sanitario sotto il profilo dell'idoneità fisica e della disponibilità
alla donazione, promuovendo le iniziative opportune per la loro tutela
ed assicurando in ogni caso la
necessaria riservatezza nel rispetto della legge 675/96 sulla privacy.
Promuove ed organizza, riferendo al Consiglio direttivo, le raccolte
esterne con auteomoteche ed altre iniziative promozionali.
Propone motivatamente al Consiglio direttivo le iscrizioni e le variazioni
di categoria dei soci.
Esegue le direttive del Consiglio e del Consulente sanitario.
Articolo 36
Collegio dei revisori dei conti
Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri
effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea fra gli iscritti aventi
titolo secondo le modalità degli articoli 26, 40, 4le 42 e dovranno
essere in possesso di adeguata preparazione.
Per l'eleggibilità al Collegio dei revisori dei conti valgono
le norme di cui al precedente articolo 28, comma 4.
I membri supplenti intervengono alle sedute in caso di assenza o impedimento
dei membri effettivi.
Il Collegio dopo l'elezione si riunirà per nominare al suo interno
il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario.
I membri del Collegio dei revisori dei conti non possono essere contemporaneamente
eletti nel Consiglio direttivo.
Il Collegio si riunisce almeno trimestralmente per la verifica dei conti,
ed il relativo verbale viene firmato da tutti i presenti,
nonché per la preparazione della relazione sul bilancio consuntivo
da presentare all'Assemblea.
I membri del Collegio possono essere invitati alle riunioni del Consiglio
direttivo, ma senza diritto di voto.
Il Collegio delibera validamente con la presenza di tre componenti,
fra cui il Presidente.
Articolo 37
Norme generali sugli organi
Tutti gli organi sociali durano in carica quattro anni. I loro componenti
sono rieleggibili tranne il Presidente che non può
essere rieletto dopo aver espletato due mandati consecutivi senza interruzione.
Trascorso un mandato,
rappresentato da un'altra persona, potrà essere rieletto per
altri due mandati consecutivi.
Ove in un organo si verifichi la mancanza di un componente, succede
il primo dei non eletti.
I nuovi membri inseriti a copertura delle vacanze restano in carica
per la stessa durata del membro sostituito
e non subentrano automaticamente in incarichi specifici a lui affidati.
I componenti gli organi del Gruppo che per tre riunioni consecutive
risultino assenti senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti
dall'incarico e quindi sostituiti.
Articolo 38
Assistente spirituale
L'Assistente spirituale è nominato, secondo il Diritto Canonico,
dal Consiglio direttivo, come da art. 29, lettera c).
La nomina è comunicata all'Ordinario Diocesano.
Rappresenta l'autorità religiosa all'interno del Gruppo per le
materie spirituali, religiose o di culto.
Cura l'osservanza dello spirito religioso del Gruppo e la preparazione
spirituale e morale degli iscritti anche attraverso corsi di formazione
per i quali potrà collaborare con l'Assistente spirituale della
Consociazione nazionale.
Le deliberazioni che investono l'indirizzo morale e religioso del Gruppo
per essere esecutive dovranno
ottenere il parere favorevole dell'Assistente spirituale.
Partecipa alle riunioni del Consiglio direttivo ed all'Assemblea senza
diritto di voto nonché alle iniziative ed alla vita del Gruppo.
Articolo 39
Consulente sanitario
E' nominato dal Consiglio direttivo nella prima riunione convocata
dopo le elezioni.
Egli sovrintende tutte le attività sanitarie del Gruppo ed in
particolare:
a) vigila sul pieno rispetto dei controlli sanitari, avvalendosi della
collaborazione del Capogruppo, da eseguire per legge
sui donatori da parte delle strutture emotrasfusionali competenti in
occasione della donazione e/o su richiesta del Gruppo;
b) garantisce la gestione dei dati riferiti ai donatori ed alle loro
donazioni nel rispetto delle disposizioni previste in materia di trattamento
e riservatezza dei dati di cui alla legge 675/96 sulla privacy e successive
integrazioni o modifiche;
c) impartisce, d'intesa con il Consiglio direttivo e con il servizio
trasfusionale competente,
le direttive in materia sanitaria coordinandone l'intera attività;
d) collabora all'attività di propaganda e di impulso sociale
specie in materia sanitaria e sulle metodologie emergenti della donazione;
e) cura la formazione e l'aggiornamento del Gruppo sotto il profilo
tecnico-sanitario;
f) partecipa alle riunioni del Consiglio direttivo ed all'Assemblea
senza diritto di voto nonché alle iniziative ed alla vita del
Gruppo;
g) potrà avvalersi di collaboratori sanitari e/o parasanitari,
anche in forma, autonoma retribuita, per esigenze operative e strettamente
sotto sua sorveglianza, previo accordo con il Consiglio direttivo.
Articolo 40
Commissione elettorale
La Commissione elettorale è nominata dall'Assemblea nella riunione
che precede ogni quadriennio.
E' composta da un minimo di tre o di cinque membri scelti fra i soci
donatori attivi, i soci collaboratori e i soci benemeriti.
Ha il compito di:
a) nominare fra i suoi componenti il Presidente, il Vice Presidente
ed il Segretario;
b) verificare l'adozione da parte dell'Assemblea della deliberazione
per il numero dei
componenti il Consiglio direttivo e i requisiti previsti all'articolo
28, primo comma; c) accertare l'identità degli aventi diritto
al voto ed il titolo di partecipazione all'Assemblea nonché la
regolarità delle deleghe consegnando l'attestato di diritto al
voto;
d) redigere la lista di nominativi per la carica di membri del Consiglio
direttivo,
contenente un numero almeno doppio di componenti da eleggere;
e) redigere la Usta di almeno 7 candidati per l'elezione del Collegio
dei revisori dei
conti, composto da 5 membri, di cui i primi 3 verranno eletti revisori
effettivi
mentre il quarto ed il quinto saranno eletti revisori supplenti.
Le liste devono riportare il nome e cognome del candidato, la data di
nascita, il luogo di residenzn e la data di iscrizione al Gruppo.
Ogni iscritto o gruppi di iscritti, aventi diritto al voto, potranno
presentare alla Commissione elettorale
proposte di candidature nei termini che la stessa Commissione indicherà.
Le liste predisposte dalla Commissione elettorale sono presentate al
Presidente che le allegherà all'avviso di convocazione dell'Assemblea
tenendo presente che dovrà essere convocata almeno 20 giorni
prima della data fissata.
Per la stesura delle liste la Commissione dovrà tenere conto
delle norme di cui al precedente articolo 28
Articolo 41
Composizione delle liste
Le liste predisposte dalla Commissione elettorale non sono vincolanti
ed ogni iscritto avente diritto al voto potrà
esprimere la propria preferenza anche per iscritti aventi titolo di
elezione passiva non compresi nella citata lista.
Ogni elettore può esprimere la sua preferenza per un massimo
di tre voti per il Collegio dei revisori dei conti
ed un numero di preferenze pari ai tre quarti degli eleggibili per il
Consiglio direttivo.
Risulteranno eletti per ogni carica i nominativi che avranno riportato
il maggior numero di voti.
A parità di voti risulterà eletto il candidato con maggiore
anzianità di iscrizione al Gruppo.
In caso di ulteriore parità sarà preferito il candidato
più anziano di età; successivamente si procederà
al sorteggio.
Le schede riportanti più preferenze rispetto a quanto previsto
nel presente articolo,
o preferenze per iscritti non aventi titolo di elezione passiva, saranno
dichiarate mille.
Il Presidente della Commissione elettorale pubblica per affissione nella
sede sociale l'esito delle votazioni, convoca gli eletti entro 7 giorni
e ne presiede la riunione fino all'elezione del Presidente.
I ricorsi per eventuali anomalie, manifestatesi durante le elezioni
o per la candidatura o avvenuta elezione di candidati, devono essere
presentati nel termine perentorio di 3 giorni.
La Commissione elettorale si esprimerà sui ricorsi prima dell'insediamento
dei nuovi organi.
Articolo 42
Ineleggibilità dei componenti la Commissione elettorale
I componenti la Commissione elettorale per le funzioni cui sono chiamati
a rispondere non possono in nessun modo
far parte delle liste elettorali dei candidati alle cariche per gli
organi del Gruppo né essere votati.
Le schede contenenti voti per i componenti della Commissione elettorale
di cui al precedente comma saranno dichiarate nulle.
Articolo 43
Gratuità delle cariche
Tutte le cariche elettive sono gratuite perché assunte per dovere
cristiano, civile, morale e per i principi di volontariato
che è alla base dello spirito del Gruppo.
Gli eletti alle cariche sociali, in virtù del ruolo da loro ricoperto,
dovranno ancor più tenere una condotta morale e civile
irreprensibile e nello stesso tempo dovranno tenere nei confronti degli
altri iscritti un rapporto di estrema semplicità
e cordialità tenuto conto anche dello spirito di servizio per
il quale accettano la carica.
Articolo 44
Modifiche statutarie
La proposta di riforma dello Statuto può essere presentata dal
Consiglio direttivo, secondo la norma di cui all'articolo 29, lettera
q), e al predetto da un numero di iscritti, avente diritto di voto,
non inferiore ad un decimo degli stessi, mediante motivata mozione scritta.
La mozione, esaminata dal Consiglio direttivo e la sua proposta di riforma
è sottoposta alla Consociazione nazionale
per il proprio assenso. Decorsi novanta giorni, in difetto di risposta,
la richiesta si intende accolta.
Dopo aver acquisito l'assenso scritto della Consociazione nazionale,
il Presidente convoca l'Assemblea
con specifica indicazione, nell'ordine del giorno, del numero degli
articoli contenuti nelle proposte di riforma
nonché l'eventuale indicazione degli emendamenti formulati dai
proponenti.
L'avviso di convocazione è inviato nei termini di cui all'articolo
23 con le indicazioni di cui al comma precedente.
Inoltre verranno pubblicati in maniera visibile presso la sede sociale
per tutto il periodo di convocazione.
Di ciò sarà data certificazione dal Presidente e dal Segretario.
L'avviso dovrà essere trasmesso anche alla Consociazione nazionale,
un dirigente della quale potrà partecipare all'Assemblea;
la Consociazione potrà farsi rappresentare da componenti gli
organi territoriali.
Per l'approvazione di modifiche statutarie occorre il voto favorevole
di almeno tre quarti dei presenti in Assemblea
ed il preventivo assenso della Consociazione nazionale. Non possono
essere oggetto di riforma gli articoli 2, 4, 5 e 8 i quali
definiscono l'irrinunciabile fisionomia del Gruppo e le garanzie delle
essenzialità della sua vita associativa.
Articolo 45
Regolamento generale
L'Assemblea, ottenuto il parere favorevole della Consociazione nazionale,
può approvare, a completamento delle norme
del presente Statuto ed ove ritenuto necessario ed opportuno, con la
maggioranza dei due terzi dei presenti,
il Regolamento generale i cui articoli potranno essere riformati sempre
con le modalità di cui sopra.
Articolo 46
Gestione straordinaria
In caso di eventi straordinari o di situazioni interne tali che non
rendano possibile il normale funzionamento del Gruppo e delle sue attività
e qualora l'Assemblea non sia stata in grado di provvedere in merito
o sia andata deserta,
il Presidente del Gruppo segnala alla Consociazione nazionale l'esistenza
di tale situazione straordinaria per la richiesta
di interventi ai fini della normalizzazione della vita sociale e della
funzionalità dei servizi.
La richiesta potrà essere presentata anche da almeno un decimo
degli iscritti aventi diritto di voto.
La Consociazione nazionale, accertate le condizioni di anormalità
ed esperito inutilmente il tentativo di ripresa,
anche per il tramite degli organi periferici, della normale attività
associativa, nomina un Commissario straordinario che provvede
al solo compimento degli atti urgenti e non dilazionabili di ordinaria
amministrazione, nonché alla convocazione
dell'Assemblea per la ricostituzione degli organi sociali.
Il Commissario straordinario non può, comunque, rimanere in carica
per più di sei mesi dal suo insediamento.
Ove la convocazione dell'Assemblea risulti impossibile, o l'Assemblea
stessa rimanga priva di esiti,
il Commissario straordinario provvede alla denuncia della situazione
all'autorità regionale competente.
Articolo 47
Scioglimento del Gruppo
II Gruppo non potrà essere sciolto per delibera Assembleare
se non si verificano circostanze eccezionali di assoluta impossibilità
del suo funzionamento e fino a quando non rimanga un numero di donatori
tale da svolgere anche in parte le donazioni.
La delibera di scioglimento è presa dall'Assemblea straordinaria
da convocare a tale esclusivo scopo
dal Presidente o dal Commissario straordinario di cui all'articolo 46.
Per la delibera di scioglimento occorre l'osservanza di tutte le speciali
modalità di convocazione,
di presènza di iscritti aventi diritto al voto e della speciale
maggioranza di tre quarti degli associati aventi diritto al voto.
Dovrà anche essere rivolto tempestivo invito alla Consociazione
nazionale che interverrà all'Assemblea con un suo delegato,
anche di organi periferici, per esprimere il suo parere nonché
per dare la propria eventuale opera di aiuto per la risoluzione
delle difficoltà del Gruppo. Con la delibera di scioglimento
l'Assemblea nomina un liquidatore da scegliere preferibilmente
fra coloro che sono stati iscritti al Gruppo.
Articolo 48
Devoluzione dei beni
A seguito dello scioglimento, i beni residui del Gruppo sono devoluti
ad altra associazione a carattere locale di ispirazione cattolica, che
persegua fini di assistenza o alla Consociazione nazionale, cui il Gruppo
era associato.
Articolo 49
Richiesta di personalità giuridica
Ai fini del riconoscimento della personalità giuridica da parte
della regione competente, il Consiglio direttivo del Gruppo Fratres
è autorizzato ad apportare al presente statuto, sentita la Consociazione
nazionale ed ottenuto il relativo assenso,
le modifiche che si rendessero indispensabili, salvaguardando i principi
ispiratori del Gruppo Fratres
Articolo 5O
Norma finale
Per le materie non contemplate nel presente Statuto si osservano le
norme dello Statuto e del
Regolamento della Consociazione nazionale, quelle del Codice civile
e delle leggi nazionali e regionali in materia.
In caso di mancanza di normativa occorre rimettersi alle decisioni prese
dal Consiglio di presidenza della Consociazione nazionale.